
La valutazione della prestazione energetica consente all’acquirente e al locatario di
conoscere le caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente efficienza dell’
edificio o dell’appartamento oggetto della transazione o del contratto di locazione,
proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di un elettrodomestico.
L’attestato di prestazione energetica si distingue pertanto da una diagnosi energetica
(procedura di analisi maggiormente dettagliata e onerosa e che può essere propedeutica
al rilascio dell’APE) la quale consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, attentamente valutate sotto il profilo
costi-benefici.
L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia all’atto di
chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;
- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie
utile >500m2 (tale soglia scende a 250 m2 dal 9 luglio 2015);
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).
L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in
solutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui
patrimonio sono compresi immobili.
A chi serve e a cosa serve
In quali casi un immobile deve essere dotato di attestato?
Prestazioni da eseguire per redigere l'APE
Il servizio comprende:
-
acquisizione planimetria catastale
-
rilievo dei locali
-
stesura certificato
-
trasmissione certificato alla Regione Piemonte
-
consegna certificato in originale

Validità A.P.E.
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di 10 anni dalla data riportata sulla ricevuta di invio al sistema informativo SIPEE.
La validità decade tuttavia qualora vengano effettuati interventi che modificano le prestazioni energetiche dell’edificio.
In tal caso l’attestato deve essere aggiornato mediante sostituzione.
Nel caso di mancata effettuazione delle prescrizioni individuate dal manutentore che effettua le operazioni di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici o della mancata effettuazione delle verifiche stesse la validità è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza fissata.